(massima n. 1)
I versamenti in conto capitale effettuati dai soci in favore della societą palesano una natura che dipende dalla ricostruzione della comune intenzione delle parti, la cui prova va desunta in via principale dal modo in cui il rapporto ha trovato concreta attuazione, dalle finalitą pratiche cui si mostra diretto e dagli interessi ad esso sottesi, e solo in subordine dalla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto in bilancio, senza che assuma rilevanza alcuna la circostanza che i versamenti non abbiano dato luogo a pretese restitutorie da parte dei soci, neppure in sede concorsuale, trattandosi di una scelta che, in quanto successiva all'effettuazione delle predette operazioni e comunque revocabile in qualsiasi momento, non appare di per sé sintomatica dell'intento di rinunciare definitivamente al rimborso delle erogazioni compiute.