(massima n. 1)
In tema di divisione l'attribuzione di una porzione pro indiviso a pił condividenti postula, a norma dell'art. 720 c.c., la indivisibilitą dell'oggetto, per cui ove la porzione stessa consti invece di una molteplicitą di beni che consenta, con l'attribuzione di uno o pił di essi, il soddisfacimento della quota spettante ad altro condividente qualificato da una quota maggiore, si deve dare la preferenza a quest'ultima soluzione, in quanto idonea a realizzare, almeno nei confronti di uno dei partecipanti, lo scioglimento della comunione.