(massima n. 1)
Qualora un contratto collettivo di diritto comune venga stipulato a tempo indeterminato, senza l'indicazione di un termine di scadenza, le parti sono libere di recederne unilateralmente, salva la valutazione dell'idoneitā del singolo atto ad assumere valore di disdetta. (Nella specie, č stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che, pur muovendo dall'erronea tesi della irrecedibilitā, aveva negato valore di disdetta ad un accordo sindacale che si era limitato ad affermare la non assorbibilitā dell'indennitā CRIAS nel premio di rendimento oggetto dell'accordo).