(massima n. 1)
In materia di rapporti di conto corrente, l'estratto conto non debitamente comunicato al correntista o dallo stesso tempestivamente contestato perde il valore probatorio privilegiato, previsto dall'art. 1832 c.c., ma č comunque prudentemente apprezzabile dal giudice come elemento di prova ex artt. 115 e 116 c.p.c..