(massima n. 1)
Nel giudizio relativo ad azione risarcitoria intrapresa nei confronti di pił soggetti ritenuti danneggianti e riconducibile a fatto illecito derivante da sinistro stradale al quale si applica la disciplina sull'assicurazione obbligatoria della Rca, il litisconsorzio necessario sussiste solo tra assicuratore ed assicurato e non tra assicuratore e soggetto assicurato da altro assicuratore, con la conseguenza che, se il danneggiato rinuncia agli atti del giudizio nei confronti dell'assicuratore di uno dei danneggianti, viene meno ogni necessitą di integrare il contraddittorio nei riguardi del danneggiante stesso, ove non citato.