(massima n. 1)
Il coobbligato solidale intanto può proporre l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c., in quanto abbia già effettuato un pagamento valido ed efficace che, da un lato, giustifichi la richiesta di rivalsa della somma eccedente l'ammontare della propria quota e, dall'altro, assicuri ai condebitori escussi l'estinzione dell'obbligazione nei loro confronti. Pertanto, qualora si tratti di obbligazione solidale al risarcimento dei danni ai sensi dell'ars. 2055 c.c., la prescrizione dell'azione di regresso decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso.