(massima n. 2)
Il regresso tra assicuratori che con indipendenti contratti abbiano coperto il medesimo rischio, previsto dall'art. 1910, terzo comma, c.c., costituisce un diritto autonomo, scaturente dal pagamento dell'indennizzo. È da tale momento, pertanto, che decorre la prescrizione del diritto in questione, e non dall'avverarsi del rischio dedotto in contratto.