(massima n. 1)
In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermitą tipica, permanente ed abituale, l'incapacitą del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validitą; qualora, invece, detta infermitą sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacitą e di incapacitą, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacitą deve essere data da chi impugna il testamento.