(massima n. 1)
La rimozione, per "mala gestio", di uno o di entrambi i genitori dall'amministrazione del patrimonio del figlio minore, ai sensi dell'art. 334 c.c., presuppone la realizzazione di condotte concretamente pregiudizievoli per il minore o tali da rendere serio e concreto il rischio patrimoniale secondo una valutazione improntata a criteri di oggettivitą, non essendo sufficienti situazioni di pericolo meramente potenziale o fondate su convinzioni o interessi soggettivi di colui che reclami l'intervento del giudice.