(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissibilitą dell'azione di accertamento giudiziale della paternitą, ai sensi dell'art. 269 c.c., la contrarietą all'interesse del minore sussiste solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre che sarebbe tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla responsabilitą genitoriale, ovvero della prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale, risultanti da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre. Ne consegue che, in mancanza di tali elementi, l'interesse del minore all'accertamento della paternitą deve essere ritenuto di regola sussistente, avuto riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione giuridica in conseguenza degli obblighi che ne derivano in capo al genitore, senza che rilevino, al fine di escludere la ricorrenza dell'interesse del minore, l'attuale mancanza di rapporti affettivi con il genitore e la possibilitą futura di instaurarli o, ancora, le normali difficoltą di adattamento psicologico conseguenti al nuovo "status", oppure le intenzioni manifestate dal presunto genitore di non voler comunque adempiere i doveri morali inerenti la responsabilitą genitoriale.