(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 2113, primo comma, c.c., che stabilisce l'invaliditā delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritto del prestatore di lavoro derivante da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., trova il suo limite d'applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma del citato art. 2113 c.c., che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autoritā giudiziaria, amministrativa o sindacale ) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertā d'espressione del consenso da parte del lavoratore. In tali ipotesi, peraltro, mentre la rinunzia, in quanto negozio unilaterale non recettizio, sortisce l'effetto dell'estinzione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro e giā acquisiti al patrimonio del lavoratore, anche in assenza del beneficiario, la transazione, in quanto contratto, richiede l'incontro delle volontā di tutte le parti interessate e la contestuale sottoscrizione del verbale di conciliazione.