(massima n. 1)
L'art. 2112, secondo comma, cod. civ., che prevede la solidarietā tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilitā degli stessi da parte del cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, sicché non č applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilitā dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilitā dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori. (Omissis).