(massima n. 1)
In tema di trasferimento di azienda, il frazionamento e la cessione di parte di uno specifico settore aziendale, destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attivitą della societą cessionaria, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2112 cod. civ., purché presenti, all'interno della pił ampia struttura aziendale oggetto della cessione, una propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di obiettive finalitą produttive. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto correttamente ravvisabile il trasferimento di ramo d'azienda con riguardo alla cessione di un servizio dotato di una propria autonomia, di proprie strutture e personale, consistente nella gestione di tutti gli adempimenti amministrativi del personale Telecom, preesistente, sin dal luglio 1999, alla cessione stessa).