(massima n. 1)
In caso di fusione per incorporazione di una societą in un'altra ai sensi degli artt. 2501 e 2504 bis c.c., sussiste il diritto alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, gią dipendente della societą incorporata, nella societą incorporante quando per effetto dell'incorporazione l'intera impresa o una ramo di essa venga trasferita ad altro soggetto (cessionario) conservando la propria identitą in conformitą alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (direttiva n. 77/187/CE e successive modifiche e integrazioni) determinandosi in tale ipotesi il trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c..