(massima n. 1)
In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 2, secondo comma, lett. b), legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di etą del bambino, non si applica alla cessione d'azienda, che non comporta la cessazione dell'attivitą dell'impresa,ma la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'acquirente.