(massima n. 1)
In tema di trasferimento d'azienda, l'art. 47, comma quinto, della legge n. 428 del 1990 che l'art. 2 del D.L.vo n. 18 del 2001 ha lasciato inalterato e che la Corte di giustizia, nella sentenza 7 dicembre 1995, in causa C472/1993, ha ritenuto in contrasto con la direttiva comunitaria n. 187 del 1977 deve essere interpretato nel senso che l'accordo sindacale di deroga all'art. 2112 c.c., per un verso, e la dichiarazione dello stato di crisi aziendale, la omologazione del concordato preventivo o gli altri eventi menzionati dalla norma, per altro verso, concretano due condizioni che devono congiuntamente sussistere nel momento in cui diviene operativo il trasferimento di azienda dal cedente al cessionario, ferma restando l'insussistenza di una rigida sequenza temporale tra l'accordo sindacale e la richiesta di dichiarazione dello stato di crisi e gli altri eventi previsti, nel senso della non necessaria posterioritą dell'accordo. La suddetta interpretazione risulta conforme alla lettera e alla ratio della disposizione in oggetto, ma, altresģ, rispettosa del principio pił volte affermato dalla Corte di giustizia (v. per tutte sentenza 24 settembre 1998, n. 111 ) secondo cui il giudice nazionale ha l'obbligo di adottare, tra diverse possibili letture di una norma interna, quella maggiormente aderente al diritto comunitario. (Nella specie la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha affermato l'inapplicabilitą del citato art. 47, comma quinto, della legge n. 428 del 1990 in un caso in cui il trasferimento di azienda era stato attuato, con la strumento del contratto di affitto, prima della omologazione del concordato preventivo ).