(massima n. 1)
In tema di contratto d'opera, la previsione della possibilitā di recesso "ad nutum" del cliente contemplata dall'art. 2237, primo comma, c.c., non ha carattere inderogabile e quindi č possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltā fino al termine del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente - al fine di integrare la deroga pattizia alla regolamentazione legale della facoltā di recesso - la mera apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessitā di un patto espresso e specifico. Ne consegue che, in tale evenienza, l'interruzione unilaterale dal contratto da parte del committente comporta per il prestatore il diritto al compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto.