(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, quando dagli atti del procedimento risulti compiutamente identificato l'estradando come la persona destinataria del provvedimento restrittivo della libertą personale emesso dall'autoritą giudiziaria straniera, a nulla rileva che l'autoritą richiedente non abbia fornito i dati segnaletici o gli altri requisiti di identificazione previsti dall'art. 700, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.