(massima n. 1)
In caso di esecuzione di una pluralitā di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo č costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell'esecuzione.