(massima n. 1)
In tema di procedimento di esecuzione, ai fini della determinazione del giudice competente in rapporto al titolo di condanna divenuto definitivo per ultimo, deve aversi riguardo esclusivamente al momento in cui la domanda dell'interessato perviene, mediante deposito o ricezione del plico raccomandato inviato per posta, nella cancelleria del giudice, senza che abbia rilievo l'anteriore deposito dell'atto nella segreteria del pubblico ministero che concretamente cura l'esecuzione, valendo esso come mera sollecitazione al medesimo ad esprimere il proprio parere sull'istanza.