(massima n. 1)
In tema di procedimento di esecuzione, nel caso in cui la sentenza di appello, confermativa della decisione di primo grado, sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione in relazione ad un solo capo, il giudice dell'esecuzione, in applicazione del principio espresso dall'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., deve essere individuato nel giudice di primo grado.