(massima n. 1)
In caso di abolitio criminis, il giudice ha l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato, senza poter effettuare alcun approfondimento del thema decidendum, né poter modificare la qualificazione giuridica del fatto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Giudice di pace che, investito della cognizione sulla fattispecie di cui all'art. 635 cod. pen., nel testo previgente alla successiva abrogazione ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, ha dichiarato, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che il fatto non č pił previsto dalla legge come reato, pur in presenza della richiesta del pubblico ministero di riqualificare il fatto come "Deturpamento e imbrattamento di cose altrui" previsto dall'art. 639 cod. pen.).