(massima n. 1)
Il giudice del rinvio č tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si č formato il giudicato implicito interno. (Fattispecie in cui, a seguito dell'annullamento della decisione che aveva dichiarato l'inammissibilitą dell'eccezione di incompetenza in sede di giudizio abbreviato, il giudice del rinvio, anziché pronunciarsi sulla competenza, aveva valutato in punto di fatto la tempestivitą dell'eccezione).