(massima n. 1)
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione allorchč non implichi alcun accertamento di fatto. (In motivazione la Corte ha ritenuto che, nella specie, tale beneficio poteva essere concesso sulla base degli elementi emergenti dalla sentenza di secondo grado, avuto riguardo all'incensuratezza dell'imputata ed alla prognosi favorevole gią formulata con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena).