(massima n. 1)
Il consenso prestato dal procuratore generale al concordato con rinuncia ai motivi di impugnazione in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, č privo di effetti poiché, in assenza di una norma transitoria, deve trovare applicazione il criterio generale indicato nel principio "tempus regit actum", con la conseguenza che č legittimo il successivo dissenso manifestato dal medesimo procuratore generale dopo l'entrata in vigore della norma.