(massima n. 1)
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per particolare tenuitą del fatto, pronunciata dal giudice di pace in assenza di attivitą istruttoria, in quanto il mancato accertamento del fatto, della sua rilevanza penale e della sua attribuibilitą all'imputato comporta, ex art. 65-bis cod. proc. pen., che detta pronuncia non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile.