(massima n. 2)
In caso di acquisizione mediante lettura nel corso del giudizio di primo grado delle dichiarazioni predibattimentali del teste straniero a causa della sua sopravvenuta irreperibilitā, sia sul territorio italiano che nello Stato estero di residenza all'esito di ricerche condotte nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali, l'imputato ha diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, al fine di dimostrare che il dichiarante č nuovamente reperibile, solo se egli abbia dedotto specificamente tale fatto e se la prova di ciō č sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.