(massima n. 1)
In tema di divisione ereditaria, l'art. 720 c.c. prevede la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come ultima ratio, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltą di attribuzione dell'intero, con i conseguenti addebiti, e detta il criterio dell'attribuzione dei beni suindicati per quota maggiore non come tassativo, ma in linea di massima. Consegue che la vendita all'incanto dei beni in questione postula che non ne sia stata richiesta l'attribuzione da alcuno dei condividenti senza che, ove tale domanda sia stata proposta solo da uno di questi ultimi, abbia ragione di essere un giudizio sull'entitą della relativa quota rispetto alle altre, non potendo pił avere luogo quel giudizio comparativo implicato dall'art. 720 citato.