(massima n. 1)
E inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., senza aver dato avviso alle parti dell'udienza fissata per la decisione sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, potendo, in tal caso, il reclamante presentare al tribunale richiesta di revoca della decisione assunta. (In motivazione la S.C. ha altresģ escluso che l'espressa previsione di non impugnabilitą di siffatta ordinanza si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost. e con gli artt. 6 e 13 Conv. EDU).