Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15231 del 29 ottobre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a pił persone, con facoltą per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietą dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento cosa conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare.

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