(massima n. 1)
Il giudice che, in difetto di prova della legale conoscenza del provvedimento, ritenga tardiva l'impugnazione proposta ha l'onere di accertare, alla stregua delle risultanze processuali, la diversa data, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui l'effettiva conoscenza si sarebbe verificata. (Fattispecie in tema di riesame di decreto di sequestro preventivo, dichiarato inammissibile per non avere fornito il ricorrente, amministratore della societą estera proprietaria delle autovetture sequestrate, che si trovavano nella disponibilitą di altro soggetto, la prova della data, rilevante ai sensi dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen., di effettiva conoscenza della misura).