(massima n. 1)
Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione va escluso quando il proscioglimento sia intervenuto a seguito della dichiarata illegittimitā costituzionale della norma incriminatrice, che - per l'identitā degli effetti e la comune estraneitā alla categoria dell'errore giudiziario - č equiparabile all'ipotesi di abrogazione prevista dal quinto comma dell'art. 314 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per la custodia cautelare subita, per il reato di cessione di sostanze stupefacenti inserite per la prima volta nella tabella I di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con i d.m. 16 giugno 2010 e 11 maggio 2011, caducati in forza della sentenza n. 32 del 2014 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale dell'art. 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in l. 21 febbraio 2006, n. 49).