(massima n. 1)
In tema di durata del sequestro di prevenzione, il rinvio contenuto nell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. l159, all'art. 304 cod. proc. pen., secondo cui, ai fini del computo del relativo termine, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in quanto applicabili, riguarda esclusivamente le ipotesi tipiche di sospensione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 304 cit., salva espressa riserva di compatibilitą, e non anche la disciplina dei termini massimi di custodia, prevista dal comma sesto del medesimo articolo, in quanto avente carattere eccezionale a garanzia della libertą personale.