(massima n. 1)
L'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalitā dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non č causa di inutilizzabilitā di tali operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen., né di nullitā delle stesse, avuto riguardo al principio di tassativitā stabilito dall'art. 177 cod. proc. pen.