Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6105 del 13 luglio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 720 c.c. per il quale, in caso di divisione, gli immobili indivisibili devono essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, pone non una disciplina inderogabile, ma solo un criterio di preferenza, sicché, quando vi sia una pluralità di richieste di assegnazione di un immobile indivisibile, il giudice ha la facoltà di attribuire per intero il cespite all'uno anziché all'altro condividente ovvero di comprenderlo nella porzione del titolare della quota maggiore o nella porzione di più condividenti, nell'esercizio di un potere discrezionale, assoggettato al solo limite della indicazione delle ragioni della scelta.

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