(massima n. 1)
L'inefficacia del decreto di estradizione conseguente alla mancata presa in consegna, prevista dall'art.708, comma sesto, cod.proc.pen., consente l'emissione di un nuovo decreto in pendenza della domanda di consegna previa valutazione dell'autoritą giudiziaria delle sole questioni nuove, connesse alla sostituzione del titolo estradizionale, restando coperte dal giudicato quelle esaminate a seguito della prima domanda. (In motivazione, la Corte ha ritenuto che fosse precluso l'esame dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di condizione di legalitą dell'estradizione gią valutata nella precedente fase giurisdizionale e non interessata dalla sostituzione del titolo estradizionale).