(massima n. 1)
In tema di limitazioni alla libertā di corrispondenza del detenuto, nel caso di richiesta da questi avanzata ai sensi dell'art. 18-ter, comma 5, ord. pen. per ottenere la consegna di missive specificamente individuate, non puō il magistrato di sorveglianza, qualora le stesse non siano ancora state sottoposte al vaglio dell'autoritā giudiziaria, limitarsi a dichiarare che non v'č luogo a provvedere per tale motivo, in quanto gli incombe il dovere di decidere nel merito e, a tal fine, č tenuto a fissare udienza per verificare in contraddittorio, anche attraverso approfondimenti istruttori, le ragioni del mancato inoltro delle missive alla predetta autoritā.