(massima n. 1)
In tema di incidente di esecuzione, sussiste la competenza del giudice di appello nel caso in cui la sentenza emessa in secondo grado abbia rideterminato la pena per effetto di patteggiamento non ammesso dal giudice di primo grado, atteso che la decisione pronunciata in sede di impugnazione, nell'operare una diversa valutazione in merito alla congruitą della pena, riforma la prima sentenza in maniera sostanziale.