(massima n. 1)
In tema di revisione, il concetto di inconciliabilitą fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilitą tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non gią alla contraddittorietą logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilitą, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso il contrasto di giudicati fra la sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato per il reato di falsitą ideologica in atti di P.G. e quella di assoluzione del medesimo dal reato di concorso in falsa testimonianza, rilevando che le due decisioni avevano ad oggetto accertamenti di fatto diversi, fra i quali non era ravvisabile alcun nesso di inconciliabilitą ontologica).