(massima n. 1)
Oltre che dar vita ad un'obbligazione alternativa ovvero con facoltā alternativa, le parti possono creare una falsa alternativa, che si realizza, fra l'altro, quando la seconda delle due prestazioni sia dovuta soltanto in caso di inadempimento della prima e principale, rispetto alla quale l'altra si colloca in posizione subordinata. Questa caratteristica distingue l'ipotesi di falsa alternativa da quella di obbligazione alternativa, mentre la differenza nei confronti dell'obbligazione facoltativa si coglie sotto il profilo che la prestazione secondaria č dovuta a titolo di sanzione per l'inadempimento della prestazione principale piuttosto che per determinazione volitiva del debitore, concretantesi nell'atto di scelta.