(massima n. 1)
Non sono denunciabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad argomentazioni giuridiche delle parti, in quanto, se il giudice ha errato nel non condividerle, si configura il diverso motivo della violazione di legge, mentre, se fondatamente le ha disattese, non ricorre alcuna illegittimitą della pronuncia, anche alla luce della possibilitą, per la Corte di cassazione, di correggere la motivazione del provvedimento ex art. 619 cod. proc. pen.