(massima n. 1)
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello - confermando la sentenza di assoluzione di primo grado - oltre a condannare la parte civile al pagamento delle spese processuali, compensi, ai sensi dell'art. 592, comma quarto, cod. proc. pen., le spese sostenute dall'imputato, atteso che tale norma riguarda esclusivamente le spese processuali dovute all'amministrazione della giustizia, diverse da quelle per l'assistenza legale nel grado di giudizio, e non prevede alcuna alcuna possibilità di compensazione totale o parziale delle stesse.