(massima n. 1)
Il principio dell'immutabilitą del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., non č applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla corte di appello, pertanto, una volta rinviato il giudizio sull'estradabilitą ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non č imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli gią risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa.