(massima n. 1)
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorchč si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non gią quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che si sia verificata violazione del principio della corrispondenza tra accusa e sentenza in un caso in cui, a fronte della contestazione di tentata rapina, non giunta a consumazione per "la reazione della vittima" all'interno di una banca, la sentenza, sulla base delle risultanze del dibattimento, aveva ricondotto la mancata consumazione all'intervento dei Carabinieri mentre l'imputato stava entrando nell'istituto di credito).