(massima n. 1)
Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di riti speciali, la mancanza di procura speciale per il rito richiesto determina l'inammissibilitą della richiesta relativa a tale rito, ma non comporta l'inammissibilitą dell'intera opposizione a decreto penale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, in un caso in cui la procura speciale non indicava, tra i riti alternativi per i quali il difensore era abilitato a proporre l'opposizione, quello disciplinato dall'art. 464-bis cod. proc. pen.).