(massima n. 1)
In tema di procedimento per decreto, l'omesso avviso della facoltą per l'imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall'art. 460, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. (come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016), comporta una nullitą di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto tempestiva l'eccezione di nullitą del decreto penale, sollevata per la prima volta con il ricorso in cassazione, trattandosi di nullitą verificatasi in data successiva alla sentenza di primo grado a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale).