(massima n. 1)
Ai fini della legittimitą della richiesta di giudizio immediato, non sussiste la necessitą di procedere a nuovo interrogatorio dell'indagato dopo lo svolgimento di ulteriori indagini richieste dalla difesa. (In motivazione la S.C. ha precisato che, ai sensi dell'art. 453, comma primo, cod. proc. pen., la validitą della richiesta di giudizio immediato presuppone che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova, e che nella nozione di " fatti", rientrano solo gli elementi dimostrativi che inducono il pubblico ministero a ritenere la sussistenza dell'evidenza della prova, e non anche gli elementi acquisiti su richiesta della difesa).