(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, l'avvenuta estinzione del reato, dichiarata in relazione a sentenza di applicazione di pena pecuniaria o di sanzione sostitutiva condizionalmente sospesa, non č ostativa al successivo rigetto della richiesta di sospensione condizionale, in quanto l'art.445, comma 2, cod. proc. pen. non esclude che il giudice possa tener conto di tale precedente, motivando specificamente perché, in concreto, tale pronuncia offra elementi rilevanti ai fini di un negativo giudizio prognostico.