(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, gli atti formati unilateralmente dalla polizia giudiziaria, tra i quali la comunicazione della notizia di reato, o dal pubblico ministero, riproducono, seppure nella dimensione cartolare, una prova dichiarativa e devono essere valutati sulla base dei parametri che regolano l'apprezzamento di tale prova, ove compatibili. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte territoriale che aveva valutato, da un lato, pienamente utilizzabile la ricostruzione dei fatti contenuta nella comunicazione della notizia di reato, in quanto riproducente la testimonianza qualificata dell'ufficiale di polizia giudiziaria, e, dall'altro, inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli imputati alla polizia giudiziaria e riprodotte in un verbale di sequestro, poiché ritenute prive del requisito della spontaneitą).