(massima n. 1)
In tema di riti speciali, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la connotazione di rito alternativo assegnata all'istituto di cui all'art. 168-bis cod. pen., e la sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali puō essere avanzata la richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., precludono, in assenza di una espressa previsione di convertibilitā dell'un rito nell'altro, la possibilitā di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio).